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In base a quanto deciso dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione di settembre 2023, in caso di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/pensione, il consumatore ha diritto alla restituzione in suo favore di tutti i costi e degli oneri compresi nel costo totale del credito ai sensi dell’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario. La Corte di Cassazione ha precisato che è vessatoria e quindi nulla la clausola contrattuale che limiti o impedisca il rimborso proporzionale dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento poichè in contrasto con quanto previsto dalla Corte di Giustizia Europea che ha interpretato la normativa di diritto europeo sul rimborso dei costi per il consumatore. A seguito infatti della sentenza della Corte Costituzionale emessa nel dicembre 2022 anche ai contratti di finanziamento stipulati prima del 2021 si applica il rimborso per i consumatori

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